Regolamento esecuzione L. 9 febbraio 1963 n. 82 sulle tasse e sui diritti marittimi›Titolo II
Art. 34
Trasbordo
In vigore dal 23 mar 1967
Ai fini dell'applicazione dell' della legge le operazioni di trasbordo devono essere compiute nel tempo all'uopo indispensabile stabilito dall'autorità marittima.
Per le merci di cabotaggio e per quelle provenienti dall'estero o dirette all'estero si prescinde dal tempo impiegato nelle operazioni di trasbordo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-30;1340#art-rel-34