Regolamento esecuzione L. 9 febbraio 1963 n. 82 sulle tasse e sui diritti marittimiTitolo II

Art. 34

Trasbordo

In vigore dal 23 mar 1967
Ai fini dell'applicazione dell' della legge le operazioni di trasbordo devono essere compiute nel tempo all'uopo indispensabile stabilito dall'autorità marittima. Per le merci di cabotaggio e per quelle provenienti dall'estero o dirette all'estero si prescinde dal tempo impiegato nelle operazioni di trasbordo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-30;1340#art-rel-34

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Trasbordo (Art. 34 Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 9 febbraio 1963, n. 82, per la revisione delle tasse e dei diritti marittimi.) — Testo vigente | Portale Normativo