Regolamento esecuzione L. 9 febbraio 1963 n. 82 sulle tasse e sui diritti marittimi›Titolo II
Art. 35
Operazioni compiute nell'interesse delle Amministrazioni dello Stato
In vigore dal 23 mar 1967
Le tasse sulle merci di cui agli della legge e quella sui carri ferroviari di cui all'art. 43 della legge stessa si applicano anche nei confronti delle Amministrazioni dello Stato per tutte le operazioni compiute nel loro interesse nelle zone portuali che non siano militari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-30;1340#art-rel-35