Regolamento esecuzione L. 9 febbraio 1963 n. 82 sulle tasse e sui diritti marittimi›Titolo III
Art. 40
In vigore dal 23 mar 1967
I proventi delle tasse portuali che ai sensi degli articoli 46 (2a parte del primo comma), 47, 48 e 49 della legge spettano o devono essere devoluti ad Enti portuali ed ad altri organi nella misura stabilita dagli articoli stessi, saranno versati ai medesimi o agli uffici incaricati di fare per conto degli stessi il servizio di cassa direttamente dagli uffici doganali interessati entro il giorno 10 del mese successivo alle relative riscossioni.
I proventi riscossi nel porto di Genova, indicati nella prima parte del primo comma dell'art. 46 della legge, saranno devoluti entro II 10 del mese successivo alla riscossione al Consorzio autonomo del porto di Genova al netto dello annualità dovuto allo Stato scadute II mese precedente.
L'importo dei proventi trattenuti a scomputo delle predette annualità è versato dalla Dogana di Genova, per conto del locale Consorzio autonomo, in tesoreria con imputazione ai competenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata dello Stato.
Dell'avvenuto versamento la Dogana darà notizia all'Ente suddetto specificando gli estremi delle relative quietanze.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-30;1340#art-rel-40