Regolamento esecuzione L. 9 febbraio 1963 n. 82 sulle tasse e sui diritti marittimiTitolo IV

Art. 41

In vigore dal 23 mar 1967
Le tasse di ammissione agli esami per il conseguimento dei titoli professionali marittimi di cui agli articoli 50, 51 e 52 della legge sono accertate e riscosse con le modalità stabilite nel presente regolamento per l'accertamento e la riscossione della tassa di ancoraggio. Il Ministro per la marina mercantile NATALI Il Ministro per la grazia e giustizia REALE Il Ministro per il bilancio PIERACCINI Il Ministro per le finanze PRETI Il Ministro per il tesoro COLOMBO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-30;1340#art-rel-41

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Art. 41 Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 9 febbraio 1963, n. 82, per la revisione delle tasse e dei diritti marittimi. — Testo vigente | Portale Normativo