Regolamento esecuzione L. 9 febbraio 1963 n. 82 sulle tasse e sui diritti marittimi›Titolo IV
Art. 41
In vigore dal 23 mar 1967
Le tasse di ammissione agli esami per il conseguimento dei titoli professionali marittimi di cui agli articoli 50, 51 e 52 della legge sono accertate e riscosse con le modalità stabilite nel presente regolamento per l'accertamento e la riscossione della tassa di ancoraggio.
Il Ministro per la marina mercantile
NATALI
Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE
Il Ministro per il bilancio
PIERACCINI
Il Ministro per le finanze
PRETI
Il Ministro per il tesoro
COLOMBO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-30;1340#art-rel-41