Art. 1
In vigore dal 23 mar 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 53 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, concernente l'emanazione delle norme per l'esecuzione della legge stessa;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con quelli per la grazia e giustizia, per il bilancio, per le finanze e per il tesoro;
Decreta:
È approvato il regolamento per l'esecuzione della legge 9 febbraio 1963, n. 82, concernente la revisione delle tasse e dei diritti marittimi, che, firmato dai Ministri per la marina mercantile, per la grazia e giustizia, per il bilancio, per le finanze e per il tesoro è allegato al presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 agosto 1966
SARAGAT
MORO - NATALI - REALE - PIERACCINI - PRETI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1967
Atti del Governo, registro n. 209, foglio n. 72. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-30;1340#art-rd-1