Regolamento esecuzione L. 9 febbraio 1963 n. 82 sulle tasse e sui diritti marittimiTitolo I

Art. 4

Registrazione delle tasse pagate

In vigore dal 23 mar 1967
In ogni Ufficio di porto è tenuto un registro dimostrativo delle singole esazioni ordinate e compiute, conforme al modello prescritto dal Ministero della marina mercantile. In questo registro si devono trascrivere giornalmente gli ordini di introito, la specie e l'ammontare delle tasse e le altre indicazioni in esso accennate, nonché il numero e la data della relativa bolletta. Tale registrazione deve essere annotata sulla bolletta.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-30;1340#art-rel-4

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Registrazione delle tasse pagate (Art. 4 Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 9 febbraio 1963, n. 82, per la revisione delle tasse e dei diritti marittimi.) — Testo vigente | Portale Normativo