Regolamento esecuzione L. 9 febbraio 1963 n. 82 sulle tasse e sui diritti marittimi›Titolo I
Art. 9
Documentazione per l'applicazione del terzo comma dell'art. 2
In vigore dal 23 mar 1967
Il comandante di una nave che intenda avvalersi della facoltà di cui al terzo comma dell' della legge deve presentare all'autorità marittima una dichiarazione attestante il numero dei passeggeri imbarcati e sbarcati, corredata da un elenco degli stessi.
L'autorità marittima può, nei modi che riterrà più opportuni, accertare là esattezza della dichiarazione del comandante.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-30;1340#art-rel-9