Regolamento esecuzione L. 9 febbraio 1963 n. 82 sulle tasse e sui diritti marittimiTitolo I

Art. 5

Controllo bimestrale delle esazioni effettuate

In vigore dal 23 mar 1967
Alla fine di ogni bimestre gli Uffici di porto devono provvedere al confronto delle matrici dei propri bollettari con quelle delle bollette della Dogana e dei risultati del riscontro è fatta annotazione tanto sui registri dell'Ufficio di porto tanto su quelli della Dogana. Le annotazioni effettuate devono essere reciprocamente firmate dai funzionari che hanno eseguito il riscontro.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-30;1340#art-rel-5

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