Regolamento esecuzione L. 9 febbraio 1963 n. 82 sulle tasse e sui diritti marittimiTitolo I

Art. 2

Contenuto dell'ordine di introito

In vigore dal 23 mar 1967
L'ordine di introito deve indicare la persona dalla quale è dovuta la tassa, l'oggetto e l'ammontare di essa, il periodo di validità, il giorno della decorrenza, l'articolo della legge e tutti gli altri dati necessari per ben determinare la tassa. Esso è sottoscritto dal funzionario all'uopo designato. L'ordine di introito può comprendere più tasse purchè dovute dallo stesso soggetto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-30;1340#art-rel-2

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