Regolamento esecuzione L. 9 febbraio 1963 n. 82 sulle tasse e sui diritti marittimi›Titolo I
Art. 3
Contenuto della bolletta di pagamento
In vigore dal 23 mar 1967
La bolletta di pagamento deve indicare l'Ufficio che ha ordinato il pagamento, il numero e la data dell'ordine di introito, l'inizio del periodo di validità della tassa, l'importo in cifre e lettere riscosso e tutti gli altri dati contenuti in detto ordine.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-30;1340#art-rel-3