Regolamento esecuzione L. 9 febbraio 1963 n. 82 sulle tasse e sui diritti marittimiTitolo I

Art. 3

Contenuto della bolletta di pagamento

In vigore dal 23 mar 1967
La bolletta di pagamento deve indicare l'Ufficio che ha ordinato il pagamento, il numero e la data dell'ordine di introito, l'inizio del periodo di validità della tassa, l'importo in cifre e lettere riscosso e tutti gli altri dati contenuti in detto ordine.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-30;1340#art-rel-3

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