Regolamento esecuzione L. 9 febbraio 1963 n. 82 sulle tasse e sui diritti marittimi›Titolo I
Art. 8
Documentazione per l'applicazione del primo e secondo comma dell'art. 2 della legge
In vigore dal 23 mar 1967
Per ottenere la riduzione della tassa stabilita dal primo e secondo comma dell' della legge il comandante della nave deve presentare all'autorità marittima un certificato della Dogana che indichi il numero delle tonnellate di merci sbarcate od imbarcate.
Affinché la Dogana possa disporre gli opportuni accertamenti per l'emissione del certificato suddetto, il comandante della nave prima di iniziare le operazioni di commercio che devono formare oggetto del certificato, è tenuto a darne avviso per iscritto alla Dogana.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-30;1340#art-rel-8