Regolamento esecuzione L. 9 febbraio 1963 n. 82 sulle tasse e sui diritti marittimiTitolo I

Art. 13

Rimorchio occasionale

In vigore dal 23 mar 1967
I benefici di cui all' della legge non si estendono alle navi che esercitano il rimorchio in via occasionale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-30;1340#art-rel-13

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