Regolamento esecuzione L. 9 febbraio 1963 n. 82 sulle tasse e sui diritti marittimi›Titolo I
Art. 18
Annotazioni della proroga
In vigore dal 23 mar 1967
Il periodo della proroga della tassa di ancoraggio nei casi di cui all' della legge viene annotato dalla autorità marittima sulla bolletta di pagamento della tassa stessa o in separata certificazione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-30;1340#art-rel-18