Regolamento esecuzione L. 9 febbraio 1963 n. 82 sulle tasse e sui diritti marittimiTitolo I

Art. 14

Computo del periodo di validità della tassa di ancoraggio

In vigore dal 23 mar 1967
(Computo del periodo di validità della tassa di ancoraggio) Nel determinare il periodo di validità della tassa di ancoraggio i giorni si calcolano da una mezzanotte all'altra e nel computo si comprende il giorno dell'approdo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-30;1340#art-rel-14

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