Regolamento esecuzione L. 9 febbraio 1963 n. 82 sulle tasse e sui diritti marittimi›Titolo I
Art. 14
Computo del periodo di validità della tassa di ancoraggio
In vigore dal 23 mar 1967
(Computo del periodo di validità della tassa di ancoraggio) Nel determinare il periodo di validità della tassa di ancoraggio i giorni si calcolano da una mezzanotte all'altra e nel computo si comprende il giorno dell'approdo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-30;1340#art-rel-14