Regolamento esecuzione L. 9 febbraio 1963 n. 82 sulle tasse e sui diritti marittimi›Titolo I
Art. 10
Documentazione relativa al tonnellaggio della nave
In vigore dal 23 mar 1967
Il tonnellaggio netto della nave nazionale in base al quale viene pagata la tassa è quello indicato nell'atto di nazionalità o dal passavanti provvisorio o nella licenza della nave stessa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-30;1340#art-rel-10