Regolamento esecuzione L. 9 febbraio 1963 n. 82 sulle tasse e sui diritti marittimiTitolo I

Art. 10

Documentazione relativa al tonnellaggio della nave

In vigore dal 23 mar 1967
Il tonnellaggio netto della nave nazionale in base al quale viene pagata la tassa è quello indicato nell'atto di nazionalità o dal passavanti provvisorio o nella licenza della nave stessa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-30;1340#art-rel-10

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