Regolamento esecuzione L. 9 febbraio 1963 n. 82 sulle tasse e sui diritti marittimi›Titolo I
Art. 11
Variazioni nel tonnellaggio netto della nave
In vigore dal 23 mar 1967
Se durante il periodo di validità della tassa di ancoraggio, aumenta o diminuisce il tonnellaggio netto per nuovi lavori fatti alla nave o per nuova misurazione, deve essere pagata la differenza o può essere domandato il rimborso, avuto riguardo a quanto stabilito dall' della legge, in ragione delle tonnellate aumentate o diminuite a datare dal giorno della ristazzatura e per il tempo rimanente fino alla scadenza della tassa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-30;1340#art-rel-11