Regolamento esecuzione L. 9 febbraio 1963 n. 82 sulle tasse e sui diritti marittimiTitolo I

Art. 11

Variazioni nel tonnellaggio netto della nave

In vigore dal 23 mar 1967
Se durante il periodo di validità della tassa di ancoraggio, aumenta o diminuisce il tonnellaggio netto per nuovi lavori fatti alla nave o per nuova misurazione, deve essere pagata la differenza o può essere domandato il rimborso, avuto riguardo a quanto stabilito dall' della legge, in ragione delle tonnellate aumentate o diminuite a datare dal giorno della ristazzatura e per il tempo rimanente fino alla scadenza della tassa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-30;1340#art-rel-11

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Variazioni nel tonnellaggio netto della nave (Art. 11 Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 9 febbraio 1963, n. 82, per la revisione delle tasse e dei diritti marittimi.) — Testo vigente | Portale Normativo