Regolamento esecuzione L. 9 febbraio 1963 n. 82 sulle tasse e sui diritti marittimi›Titolo I
Art. 12
Tonnellaggio delle navi stazzate all'estero
In vigore dal 23 mar 1967
Il tonnellaggio netto delle navi stazzate all'estero è desunto dalle carte di bordo purchè il metodo di stazzatura adottato sia, ai sensi delle norme vigenti, riconosciuto equivalente a quello in vigore nello Stato.
In caso di non equivalenza, salvo che non sia diversamente previsto da accordi internazionali, il tonnellaggio netto sarà determinato in base alle norme vigenti nello Stato sulla stazzatura delle navi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-30;1340#art-rel-12