Regolamento esecuzione L. 9 febbraio 1963 n. 82 sulle tasse e sui diritti marittimiTitolo I

Art. 12

Tonnellaggio delle navi stazzate all'estero

In vigore dal 23 mar 1967
Il tonnellaggio netto delle navi stazzate all'estero è desunto dalle carte di bordo purchè il metodo di stazzatura adottato sia, ai sensi delle norme vigenti, riconosciuto equivalente a quello in vigore nello Stato. In caso di non equivalenza, salvo che non sia diversamente previsto da accordi internazionali, il tonnellaggio netto sarà determinato in base alle norme vigenti nello Stato sulla stazzatura delle navi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-30;1340#art-rel-12

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