Regolamento esecuzione L. 9 febbraio 1963 n. 82 sulle tasse e sui diritti marittimi›Titolo I
Art. 17
Mutamenti nella proprietà della nave
In vigore dal 23 mar 1967
La tassa di ancoraggio è pagata per conto della nave ed è valida anche nel caso che la nave cambi di proprietà.
La validità, anche nel caso di cambio della bandiera, permane salvo che trattisi di cambio di bandiera nazionale o equiparata con bandiera non equiparata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-30;1340#art-rel-17