Regolamento esecuzione L. 9 febbraio 1963 n. 82 sulle tasse e sui diritti marittimiTitolo I

Art. 17

Mutamenti nella proprietà della nave

In vigore dal 23 mar 1967
La tassa di ancoraggio è pagata per conto della nave ed è valida anche nel caso che la nave cambi di proprietà. La validità, anche nel caso di cambio della bandiera, permane salvo che trattisi di cambio di bandiera nazionale o equiparata con bandiera non equiparata.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-30;1340#art-rel-17

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Mutamenti nella proprietà della nave (Art. 17 Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 9 febbraio 1963, n. 82, per la revisione delle tasse e dei diritti marittimi.) — Testo vigente | Portale Normativo