Regolamento esecuzione L. 9 febbraio 1963 n. 82 sulle tasse e sui diritti marittimiTitolo I

Art. 21

Decorrenza della validità della sopratassa di ancoraggio

In vigore dal 23 mar 1967
Nel caso previsto dal secondo comma dell' della legge, il comandante della nave deve dar prova dell'inizio dell'imbarco delle merci in coperta mediante certificato della Dogana alla quale deve, prima dell'imbarco, dare avviso per iscritto. Qualora non venga data la prova suddetta, la sopratassa decorre dalla data di inizio delle operazioni di carico generale. Ove la validità della sopratassa venga a scadere durante le operazioni commerciali, la nuova sopratassa decorre dal giorno successivo alla scadenza della validità della sopratassa anteriore.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-30;1340#art-rel-21

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