Regolamento esecuzione L. 9 febbraio 1963 n. 82 sulle tasse e sui diritti marittimi›Titolo I
Art. 26
Trasporto di bestiame
In vigore dal 23 mar 1967
L'esenzione di cui alla lettera e) dell' della legge non si applica alle navi attrezzate per il trasporto del bestiame e che siano adibite esclusivamente al trasporto di esso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-30;1340#art-rel-26