Regolamento esecuzione L. 9 febbraio 1963 n. 82 sulle tasse e sui diritti marittimiTitolo I

Art. 26

Trasporto di bestiame

In vigore dal 23 mar 1967
L'esenzione di cui alla lettera e) dell' della legge non si applica alle navi attrezzate per il trasporto del bestiame e che siano adibite esclusivamente al trasporto di esso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-30;1340#art-rel-26

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Trasporto di bestiame (Art. 26 Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 9 febbraio 1963, n. 82, per la revisione delle tasse e dei diritti marittimi.) — Testo vigente | Portale Normativo