Regolamento esecuzione L. 9 febbraio 1963 n. 82 sulle tasse e sui diritti marittimi›Titolo I
Art. 27
Tassa supplementare di ancoraggio
In vigore dal 23 mar 1967
La tassa supplementare di cui all' della legge è valevole soltanto per il porto nel quale è stata pagata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-30;1340#art-rel-27