Art. 27 · Tassa supplementare di ancoraggio
Regolamento esecuzione L. 9 febbraio 1963 n. 82 sulle tasse e sui diritti marittimiTitolo I

Art. 27

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Tassa supplementare di ancoraggio

In vigore dal 23 mar 1967
La tassa supplementare di cui all' della legge è valevole soltanto per il porto nel quale è stata pagata.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-30;1340#art-rel-27