Regolamento esecuzione L. 9 febbraio 1963 n. 82 sulle tasse e sui diritti marittimi›Titolo I
Art. 24
Esenzione dalla sopratassa
In vigore dal 23 mar 1967
Ai fini della esenzione di cui all' della legge, il comandante della nave è tenuto a comunicare tempestivamente alla autorità marittima, lo spazio occupato dalle merci in coperta e quello vuoto in corrispondenza nella stiva.
È in facoltà dell'autorità marittima, in caso di contestazione, di fare eseguire da un perito stazzatore, la misurazione degli spazi suddetti, previo deposito da parte del comandante della nave della somma all'uopo occorrente.
Tale deposito gli sarà restituito ove l'accertamento tecnico si risolvesse in suo favore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-30;1340#art-rel-24