Regolamento esecuzione L. 9 febbraio 1963 n. 82 sulle tasse e sui diritti marittimi›Titolo I
Art. 28
Navi in crociera turistica nei porti di Genova, Venezia e Napoli
In vigore dal 23 mar 1967
Alle navi in crociera turistica che, nei porti di Genova, Venezia e Napoli, si avvalgono della facoltà di cui all' della legge, l'autorità marittima può richiedere il deposito della differenza tra l'ammontare della tassa di cui all' della legge e quello della tassa di cui al citato .
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-30;1340#art-rel-28