Regolamento esecuzione L. 9 febbraio 1963 n. 82 sulle tasse e sui diritti marittimiTitolo I

Art. 1

Ordini di introito e bollette di pagamento

In vigore dal 23 mar 1967
Regolamento per la esecuzione della legge 9 febbraio 1963 n. 82 sulle tasse e sui diritti marittimi . (Ordini di introito e bollette di pagamento) Le tasse di cui ai Titoli I, II (Capo 20) della legge sono riscosse dai ricevitori della Dogana su presentazione di ordini di introito rilasciati dall'autorità marittima. Gli ordini di introito devono essere staccati da un bollettario a matrice del modello stabilito, numerato e firmato al sommo di ciascuna pagina a cura della Capitaneria di porto competente. Di qualunque tassa o diritto pagati il ricevitore doganale rilascia ricevuta mediante bolletta di pagamento staccata da apposito registro a matrice. L'ordine di introito, dopo il rilascio della bolletta di pagamento, viene allegato alla matrice di questo. La bolletta di pagamento viene presentata alla Capitaneria competente, che dopo averla registrata nel modo di cui al successivo , la restituisce all'interessato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-30;1340#art-rel-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Ordini di introito e bollette di pagamento (Art. 1 Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 9 febbraio 1963, n. 82, per la revisione delle tasse e dei diritti marittimi.) — Testo vigente | Portale Normativo