Art. 60
In vigore dal 26 nov 1963
La graduatoria per l'assegnazione degli alloggi in proprietà con garanzia ipotecaria e in locazione, nonché quelle per la concessione dei prestiti sono fatte da una commissione provinciale istituita con decreto del prefetto.
La Commissione provinciale provvede altresì ad effettuare i sorteggi di cui al precedente lettera b) nonché a compiere ogni operazione conseguente all'espletamento degli speciali bandi indicati all' dalle presenti norme.
La Commissione provinciale è composta:
1) da un magistrato, presidente, designato dal presidente della Corte di appello competente per territorio;
2) da un magistrato, vice presidente, anch'esso designato dalla Corte di appello competente per territorio;
3) dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o da un suo delegato;
4) dal presidente dell'Istituto autonomo case popolari o da un suo delegato;
5) dal capo dell'Ufficio del genio civile o da un suo delegato;
6) da due rappresentanti dei lavoratori e da un rappresentante dei datori di lavoro delle categorie interessate ai sensi dell' della legge, scelti dal prefetto tra quelli designati dalle organizzazioni sindacali locali.
Della Commissione provinciale può far parte un rappresentante della Gestione case per lavoratori senza diritto a voto.
In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
Per le categorie di cui al numero 6) sono nominati, per ciascuna Commissione, i rispettivi membri supplenti in numero eguale ai rappresentanti effettivi. Il prefetto, tenuto conto del numero degli abitanti e della entità del lavoro da svolgere per l'assegnazione degli alloggi e dei prestiti, può, con suo decreto, istituire, in luogo di una unica Commissione provinciale, più Commissioni, composte come indicato ai comma precedente, aventi ciascuna competenza su parte del territorio della Provincia.
I membri della Commissione, durano in carica due anni e possono essere confermati.
Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un impiegato dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-11;1471#art-60