Capo III
Art. 55
In vigore dal 26 nov 1963
La determinazione delle aziende, degli enti pubblici e delle amministrazioni di cui al punto 2 dell' della legge avviene mediante l'esperimento di appositi concorsi.
I bandi relativi sono pubblicati, per ciascuna località, in relazione allo stanziamento effettuato dal Comitato centrale, con la procedura stabilita per gli altri bandi di prenotazione.
Nel testo dei bandi è indicato:
a) il numero minimo di dipendenti necessario per concorrere alla prenotazione;
b) il numero massimo di alloggi ai quali può concorrere la azienda o il raggruppamento di aziende;
c) l'adozione del criterio del sorteggio per la scelta degli enti o aziende da ammettere alla prenotazione nel caso in cui il numero degli alloggi complessivamente richiesti sia superiore al numero degli alloggi indicati nel bando.
Dovrà essere altresì indicato che nel caso in cui il numero degli alloggi complessivamente richiesti da enti o aziende sia inferiore a quello degli alloggi indicati nel bando, gli alloggi saranno ripartiti fra gli enti e le aziende che hanno concorso in proporzione al numero dei rispettivi dipendenti aventi diritto;
d) il periodo utile per la presentazione delle domande e la documentazione da allegare alle domande medesime.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-11;1471#art-55