Art. 59

In vigore dal 26 nov 1963
Per l'assegnazione dei prestiti di cui al settore indicato al punto 4) dell' della legge sono formate tra graduatorie: la prima riservata ai lavoratori che intendano costruire l'alloggio, la seconda riservata a coloro che aspirino ad acquistare l'alloggio, la terza, riservata a coloro che intendano, provvedere al miglioramento e al risanamento dell'alloggio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-11;1471#art-59

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