Art. 58

In vigore dal 26 nov 1963
Per le Cooperative previste al punto 3) dell' della legge, ammesse al finanziamento, la precedenza nella scelta dell'alloggio da parte dei singoli soci è determinata in base all'ordine stabilito nello statuto delle cooperative stesse, ovvero, in difetto, seguendo l'ordine di iscrizione nel libro dei soci.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-11;1471#art-58

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Art. 58 Regolamento di attuazione della legge 14 febbraio 1963, n. 60, sulla liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione INA-Casa e l'istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori. — Testo vigente | Portale Normativo