Capo III
Art. 53
In vigore dal 26 nov 1963
Nei bandi per la prenotazione di finanziamenti per la costruzione di alloggi da destinarsi ai soci di cooperative di cui al punto 3) dell' della legge, debbono essere indicati:
a) il numero delle cooperative da ammettere al finanziamento;
b) la data, il luogo e le modalità del sorteggio per la scelta delle cooperative da finanziare nel caso in cui il numero delle cooperative concorrenti sia superiore a quello fissato nel bando di prenotazione.
Per ogni concorso successivo al primo deve essere indicato che la metà del finanziamento è riservata alle cooperative concorrenti che hanno infruttuosamente partecipato ai sorteggi eseguiti in relazione ai bandi precedenti e che di tale quota, a partire dal terzo concorso, la metà deve essere, a sua volta, riservata alle cooperative rimaste escluse più volte.
La partecipazione al sorteggi riservati alle cooperative escluse più volte ovvero una volta soltanto, non preclude, per le prime, la partecipazione al sorteggi riservati alle cooperative escluse una sola volta e, per ambedue le categorie, la partecipazione al sorteggio relativo alla metà del finanziamento non riservato.
Deve essere altresì indicato che ogni cooperativa può concorrere al sorteggio anche con più gruppi di soci ognuno dei quali sia almeno pari al minimo previsto;
c) i numeri minimo e massimo dei soci di ciascuna cooperativa che possono beneficiare dell'alloggio;
d) la durata del periodo di ammortamento con la precisazione che le quote di riscatto saranno determinate sulla base del costo effettivo degli alloggi;
e) il periodo utile per la presentazione delle domande e la documentazione da allegare alle domande medesime.
Nei bandi suddetti deve essere, altresì, precisato che le cooperative ammesse al finanziamento debbono concorrere alla realizzazione degli alloggi prenotati mediante il conferimento di area idonea ovvero con un versamento la cui entità è stabilita nel bando. Il numero dei vani utili prenotabili da ciascun socio non può, in ogni caso, superare il numero dei componenti il nucleo familiare più due.
Le facilitazioni previste dall' della legge, per le cooperative ammesse al finanziamento, debbono essere citate nei bandi di prenotazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-11;1471#art-53