Capo III
Art. 52
In vigore dal 26 nov 1963
Nei bandi per la prenotazione degli alloggi da destinarsi ai lavoratori di cui ai punti 1) e 2) dell' della leggi debbono essere indicati:
a) il numero degli alloggi da assegnare in proprietà con garanzia ipotecaria e il numero degli alloggi da assegnare in locazione;
b) la durata del periodo di ammortamento;
c) l'entità delle quote mensili costanti di ammortamento e quella del canone mensile di locazione calcolati in base ai costi convenzionali a vano fissati dal Comitato centrale;
d) il periodo utile per la presentazione delle domande e la documentazione da allegare alle domande medesime;
e) il limite massimo di vani utili prenotabili da concorrenti che non può, in ogni caso, superare il numero dei componenti il nucleo familiare del richiedente più uno.
Nei bandi suddetti, deve essere, altresì, menzionata la facoltà concessa ai lavoratori ed alle aziende di avvalersi delle facilitazioni previste dall' della legge, con la precisazione che:
1) i lavoratori possono godere di tali facilitazioni subordinatamente alla costituzione, di raggruppamenti da formarsi dopo l'individuazione degli effettivi assegnatari;
2) le aziende, qualora queste non intendano costruire su una area compresa nel complesso di aree acquisite dalla Gestione, concedano un'area idonea a condizioni di favore.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-11;1471#art-52