Art. 30
In vigore dal 26 nov 1963
Il presidente della Gestione case per lavoratori:
a) ha la legale rappresentanza della Gestione dinanzi a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte ai terzi;
b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione fissando l'ordine del giorno delle singole riunioni;
c) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione ed esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge;
d) sottoscrive gli atti e i contratti, rilascia procure anche ad estranei della Gestione e conferisce mandato alle liti innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa.
Il presidente designa uno dei vice presidenti a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-11;1471#art-30