Art. 35
In vigore dal 26 nov 1963
I componenti del Consiglio di amministrazione della Gestione durano in carica cinque anni.
I componenti del Consiglio di amministrazione possono presentare le dimissioni dall'incarico: queste però non hanno effetto fino a quando non siano state accettate.
L'accettazione delle dimissioni e la dichiarazione di decadenza di cui al successivo articolo hanno luogo nella stessa forma stabilita per la nomina.
Nel caso di cessazione dalla carica per morte, dimissioni, decadenza, la nomina del successore avviene per un tempo uguale a quello in cui sarebbe restata in carica la persona sostituita.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-11;1471#art-35