Art. 35

In vigore dal 26 nov 1963
I componenti del Consiglio di amministrazione della Gestione durano in carica cinque anni. I componenti del Consiglio di amministrazione possono presentare le dimissioni dall'incarico: queste però non hanno effetto fino a quando non siano state accettate. L'accettazione delle dimissioni e la dichiarazione di decadenza di cui al successivo articolo hanno luogo nella stessa forma stabilita per la nomina. Nel caso di cessazione dalla carica per morte, dimissioni, decadenza, la nomina del successore avviene per un tempo uguale a quello in cui sarebbe restata in carica la persona sostituita.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-11;1471#art-35

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 35 Regolamento di attuazione della legge 14 febbraio 1963, n. 60, sulla liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione INA-Casa e l'istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori. — Testo vigente | Portale Normativo