Art. 39

In vigore dal 26 nov 1963
I Comitati provinciali istituiti con delibera del Comitato centrale sono presieduti dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e sono costituiti: dall'ingegnere capo del Genio civile o da un suo delegato; da un rappresentante dell'Intendenza di finanza; da un rappresentante della Gestione case lavoratori; dal presidente dell'Istituto autonomo case popolari o da un suo delegato; da un rappresentante della Camera di commercio; da nove rappresentanti dai lavoratori, dei quali uno per la categoria dirigenti di azienda, designati dalle Organizzazioni sindacali a carattere nazionale che hanno rappresentanza nel Comitato centrale; da quattro rappresentanti dei datori di lavoro appartenenti alle categorie previste dall' lettera c) della legge, designati dalle Organizzazioni sindacali a carattere nazionale che hanno rappresentanza nel Comitato centrale; da un ingegnere e da un architetto liberi professionisti, designati dai rispettivi ordini professionali competenti per territorio; da un rappresentante dell'Ordine dei medici; da tre rappresentanti delle Organizzazioni cooperative designati dalle Organizzazioni che hanno rappresentanza nel Comitato centrale; da tre sindaci di Comuni della Provincia eletti con voto limitato dal Consiglio provinciale; da un esperto in materia di servizio sociale, con voto consultivo, designato dalla Gestione. Nelle Province in cui ricadono aree e nuclei di sviluppo industriale i Comitati provinciali saranno integrati da un rappresentante di ciascuno dei rispettivi Consorzi. Ogni qualvolta il Comitato provinciale tratti questioni relative all'attuazione dei piani in singoli Comuni, i sindaci dei Comuni interessati sono chiamati pro-tempore a far parte del Comitato. I componenti del Comitato provinciale sono nominati con delibera del Comitato centrale. Il Comitato province elegge, nel suo seno, il vice presidente. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà dei componenti più uno. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario dell'Ufficio provinciale del lavoro.
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