Art. 43

In vigore dal 26 nov 1963
Per le finalità e secondo le attribuzioni ad essi devolute dalle norme richiamate nel precedente articolo, gli Istituti autonomi per le case popolari assumono i seguenti compiti: 1) dirigere e controllare l'esecuzione del programmi di rispettiva competenza approvati dalla Gestione case per lavoratori; 2) Istituire la Gestione speciale per l'amministrazione del fondi relativi; 3) integrare il Consiglio di amministrazione ai sensi del secondo comma dell' della legge; 4) provvedere all'approvazione dei progetti esecutivi dalle varia opere programmate, sentita la Commissione tecnica prevista dal successivo garantendo la conformità alle norme tecniche fissate dalla Gestione case per lavoratori nonché la rispondenza ai relativi costi fissati dal Comitato centrale; 5) realizzare le costruzioni mediante pubblico appalto, e altra forma di aggiudicazione dei lavori prevista dalle norme vigenti la materia di lavori pubblici, esclusa la trattativa privata, con diretta stipulazione dei relativi contratti ed assicurare la direzione tecnica, la contabilità e la sorveglianza delle singole opere; 6) controllare le altre diverse stazioni appaltanti ed in particolare, gli Enti pubblici o privati, ovvero le aziende che siano direttamente incaricate delle costruzioni per i propri dipendenti, nonché le cooperative ed i lavoratori singoli o raggruppati beneficiari dei prestiti, al fine, di assicurare il buon esito dei programmi sotto il profilo tecnico-amministrativo; 7) procedere alla approvazione degli atti di contabilità finale e di collaudo delle singole opere, trasmettendo copia dei certificati di collaudo per conoscenza alla Gestione case per lavoratori; 8) assicurare diretti rapporti con gli enti e gli uffici pubblici locali per tutto quanto attiene all'esecuzione dei programmi, stabilendo, in specie, ogni utile forma di intesa e di collaborazione con i competenti Comitati provinciali; 9) fornire tempestivamente, ed in qualunque momento alla Gestione case per lavoratori, sia di propria iniziativa, sia su richiesta della Gestione stessa, le notizie generali e particolari ed ogni necessario documento tecnico, amministrativo legale o contabile riguardante le costruzioni in corso o realizzate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-11;1471#art-43

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo