Art. 46
In vigore dal 26 nov 1963
Gli Istituti autonomi per le case popolari sono responsabili del buon uso dei fondi che sono ad essi accreditati mediante anticipazioni della Gestione case per lavoratori fino alla concorrenza del 94%, detta spesa prevista per la realizzazione dei programmi. Il rimanente 6% sarà accreditato alla presentazione dei certificati di collaudo dei singoli lavori, inviati alla Gestione, per conoscenza, a norma del punto 7) del precedente .
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-11;1471#art-46