Art. 48

In vigore dal 26 nov 1963
Gli Istituti autonomi per le case popolari, al termine dei lavori, debbono inviare al Ministero dei lavori pubblici ovvero al Provveditorato regionale delle opere pubbliche, nei limiti della competenza di importo, e, per conoscenza, alla Gestione case per lavoratori copia dello stato finale dei lavori e la relazione sul conto finale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-11;1471#art-48

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