Capo III

Art. 51

In vigore dal 26 nov 1963
Le domande di prenotazione di cui all'articolo precedente debbono essere redatte su moduli predisposti dalla Gestione case per lavoratori ed essere presentate all'Ufficio del lavoro e della massima occupazione competente per territorio. Ogni domanda è valida esclusivamente per il bando a cui si riferisce.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-11;1471#art-51

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