Art. 51
Capo III

Art. 51

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In vigore dal 26 nov 1963
Le domande di prenotazione di cui all'articolo precedente debbono essere redatte su moduli predisposti dalla Gestione case per lavoratori ed essere presentate all'Ufficio del lavoro e della massima occupazione competente per territorio. Ogni domanda è valida esclusivamente per il bando a cui si riferisce.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-11;1471#art-51