Art. 56

In vigore dal 26 nov 1963
La prenotazione degli alloggi da realizzare per i settori indicati ai punti 1), 2) e 3) dell' della legge, nonché dei prestiti previsti al punto 4) dello stesso articolo è disciplinata come segue. Possono presentare domanda per la prenotazione di un alloggio in proprietà con garanzia ipotecaria o di un prestito ai sensi dell' della legge tutti i lavoratori subordinati che: a) abbiano contribuito ai piani settennali previsti dalle leggi 28 febbraio 1949, n. 43 e 26 novembre 1955, n. 1148, per il periodo minimo di un mese ovvero abbiano versato i contributi previsti alla lettera b) dell' della legge, per lo stesso periodo. Per i soci di cooperative il periodo minimo di contribuzione come sopra indicato è stabilito in un anno; b) prestino abitualmente la loro opera, ovvero risiedono nella località ove, in applicazione dei piani elaborati dal Comitato centrale, si fanno le costruzioni o sono concessi i prestiti; c) non siano proprietari di un alloggio idoneo iscritto alla Conservatoria dei registri immobiliari della località di cui alla lettera b) e dimostrino che nessuno dei componenti il nucleo familiare sia proprietario di un alloggio idoneo nella località stessa. Per alloggio idoneo si intende l'abitazione composta di un numero di vani, esclusi gli accessori, pari a quello dei componenti la famiglia, con un numero di tre ed un massimo di cinque vani; d) non siano essi stessi o membri del loro nucleo familiare proprietari di un alloggio acquisito, in qualsiasi località, con il concorso o il contributo dello Stato o di ente pubblico, o con mutuo di favore parimenti concesso dallo Stato o da ente pubblico, ovvero risultino proprietari, in qualsiasi località, di alloggio che consenta un reddito netto annuo superiore a lire duecentomila; e) non fruiscano di un reddito netto annuo, tassabile ai fini dell'imposta complementare a norma del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e successive modificazioni, superiore a lire unmilioneduecentomila, detratta la quota afferente ai redditi di lavoro. Le domande per la prenotazione di un alloggio in locazione possono essere presentate da tutti i lavoratori subordinati che si trovino nelle condizioni previste alle precedenti lettere a), b), d) ed e) i quali non siano proprietari, essi stessi o membri della famiglia, di un alloggio idoneo nella località ove si fanno le costruzioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-11;1471#art-56

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Art. 56 Regolamento di attuazione della legge 14 febbraio 1963, n. 60, sulla liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione INA-Casa e l'istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori. — Testo vigente | Portale Normativo