Art. 57
In vigore dal 26 nov 1963
Per l'assegnazione degli alloggi previsti ai punti 1 e 2 dell' della legge sono formate distinte graduatorie a seconda che trattisi di alloggi in proprietà con garanzia ipotecaria o di alloggi in locazione.
Qualora il numero dei richiedenti appartenenti ai settori di cui ai punti sopra indicati sia inferiore al numero degli alloggi prenotabili per ciascun bando, gli alloggi vengono assegnati mediante estrazione a sorte.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-11;1471#art-57