Art. 61
In vigore dal 26 nov 1963
Le Commissioni provinciali, al fine di accertare i requisiti necessari per l'ammissione ai concorsi per la prenotazione degli alloggi di cui ai settori indicati ai punti 1), 2) e 3) dell' della legge nonché dei prestiti e di stabilire i titoli preferenziali dei candidati, hanno facoltà di espletare, a mezzo degli organi dell'amministrazione dello Stato e degli enti locali, le indagini che ritengono opportune.
Eguale facoltà spetta alla Gestione case per lavoratori.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-11;1471#art-61