Art. 63

In vigore dal 26 nov 1963
La Gestione case per lavoratori, qualora prima dell'approvazione della graduatoria ritenga che la graduatoria stessa contenga vizi di legittimità per la posizione di uno o più concorrenti avuto riguardo ai requisiti per concorrere, alle condizioni che hanno determinato l'attribuzione del punteggio ed alle eventuali variazioni intervenute, può chiedere il parere della Commissione centrale per l'assegnazione degli alloggi e dei prestiti previsti dal successivo . Il parere della Commissione centrale è vincolante ed in conformità di esso la Gestione case per lavoratori provvede all'annullamento od alla parziale modifica della graduatoria ovvero alla sua approvazione. In caso di richiesta di parere alla Commissione centrale, la graduatoria si intende sospesa. Quando una graduatoria sia stata annullata nei modi previsti dal secondo comma del presente articolo, gli atti sono rinviati alla Commissione provinciale competente la quale deve provvedere entro il termine di trenta giorni alla formazione di una nuova graduatoria definitiva in conformità del parere vincolante espresso dalla Commissione centrale. Delle graduatorie modificate dalla Gestione case per lavoratori e di quelle emanate dalle Commissioni provinciali in sostituzione di quelle annullate è data notizia nei modi indicati dall'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-11;1471#art-63

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Art. 63 Regolamento di attuazione della legge 14 febbraio 1963, n. 60, sulla liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione INA-Casa e l'istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori. — Testo vigente | Portale Normativo