Art. 62
In vigore dal 26 nov 1963
Le graduatorie sono formate sulla base dei punteggi che risultano tenendo conto dei criteri preferenziali stabiliti dai successivi delle presenti norme.
Le graduatorie debbono essere pubblicate con indicazione del punteggio e con la espressa indicazione della possibilità di opposizione, nella Gazzetta o Bollettino ufficiale della Regione, ovvero nel Foglio annunzi legali della Provincia.
Entro trenta giorni dalla pubblicazione, gli interessati possono proporre opposizione alla stessa Commissione provinciale prevista dal precedente , che provvede, in via definitiva, con decisione motivata, nel termine di novanta giorni a decorrere dal giorno successivo al termine massimo stabilito per la presentazione delle opposizioni.
In difetto di opposizione, ovvero, dopo la pronunzia sulle opposizioni le graduatorie sono rimesse alla Gestione case per lavoratori la quale nel termine di trenta giorni da conoscenza della propria approvazione ovvero dell'avvenuta sospensione per i motivi indicati dal successivo .
Trascorsi i termini suddetti, qualora non sia intervenuta la sospensione, la graduatoria diviene definitiva e di ciò la Commissione provinciale dà notizia mediante pubblicazione della graduatoria stessa nella Gazzetta o Bollettino ufficiale della Regione ovvero sul Foglio annunzi legali della Provincia.
Le opposizioni alla Commissione provinciale si intendono respinte qualora questa non decida entro il termine di novanta giorni, di cui al terzo comma del presente articolo.
La Commissione provinciale dà altresì notizia, nei modi sopra indicati, dell'esito dei sorteggi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-11;1471#art-62