Art. 67
In vigore dal 26 nov 1963
Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita la Commissione centrale per l'assegnazione degli alloggi e dei prestiti.
La Commissione centrale è nominata, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed è composta:
1) da un magistrato di Cassazione, presidente, designato dal Ministro per la grazia e la giustizia;
2) da un magistrato di Appello, vice presidente, parimenti designato dal Ministro per la grazia e la giustizia;
3) da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparato, designato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
4) da un funzionario del Ministro dei lavori pubblici con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparato, designato dal Ministro dei lavori pubblici;
5) da un funzionario del Ministero del tesoro di grado non inferiore a direttore di divisione o equiparato designati dal Ministro per il tesoro;
6) da un funzionario della Gestione case per lavoratori scelto fra i dirigenti;
7) da due rappresentanti del lavoratori e da un rappresentante dei datori di lavoro delle categorie interessate, indicate all' della legge, scelti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale tra quelli designati dalla organizzazioni sindacali interessate a base nazionale;
8) da un rappresentante del settore delle cooperative scelti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale tra i nominativi designati dalle organizzazioni cooperative riconosciute.
In caso di assenza o di impedimento del titolare, le funzioni di presidenza sono disimpegnate dal vice presidente.
Per ognuna delle categorie di cui ai numeri 7) e 8) sono nominati i rispettivi membri supplenti in numero eguale ai rappresentanti effettivi.
I membri della Commissione durano in carica tre anni e possono essere confermati.
Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-11;1471#art-67