Art. 72
In vigore dal 26 nov 1963
In relazione all'anzianità di contribuzione ai piani settennali ed a quello decennale previsti dalle leggi 28 febbraio 1949, n. 43, 26 novembre 1955, n. 1148 14 febbraio 1963, n. 60, i punteggi da attribuirsi alle domande in base ai periodi di effettiva contribuzione sono stabiliti nel modo seguente:
per anzianità di contribuzione da tre a sei anni: punti 1;
per anzianità di contribuzione oltre i sei anni: punti 2;
per anzianità di contribuzione oltre i nove anni fino a dodici anni: punti 3;
per anzianità di contribuzione oltre i dodici anni: punti 4.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-11;1471#art-72