Art. 77

In vigore dal 26 nov 1963
Ogni rinuncia all'assegnazione è irrevocabile; essa, semprechè espressa prima della consegna dell'alloggio o del perfezionamento dell'operazione di prestito, importa l'esclusione definitiva del rinunciatario dalla graduatoria, la sua sostituzione con il concorrente che lo segue nella graduatoria medesima e, conseguentemente, l'assegnazione dell'alloggio o del prestito di risulta a favore dei lavoratori successivamente graduati. Qualora il rinunciatario sia socio di cooperativa, al medesimo subentra il lavoratore che lo segue nell'ordine di elencazione stabilito dalla cooperativa stessa e il numero originario dei soci prenotatari viene ricostituito con l'utilizzazione, nell'ordine suddetto, dei nominativi dei soci aspiranti alla prenotazione in caso di rinuncia di soci prenotatari, compresi nell'elenco fornito dalla cooperativa all'atto della presentazione della domanda.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-11;1471#art-77

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