Capo IV
Art. 78
In vigore dal 26 nov 1963
Sono considerate aree necessarie alle costruzioni previste dalla legge sia quelle sulle quali insisteranno gli alloggi, sia tutte le superfici che occorrono alla realizzazione dei servizi pubblici e delle attrezzature collettive e sociali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-11;1471#art-78