Capo IV

Art. 78

In vigore dal 26 nov 1963
Sono considerate aree necessarie alle costruzioni previste dalla legge sia quelle sulle quali insisteranno gli alloggi, sia tutte le superfici che occorrono alla realizzazione dei servizi pubblici e delle attrezzature collettive e sociali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-11;1471#art-78

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Art. 78 Regolamento di attuazione della legge 14 febbraio 1963, n. 60, sulla liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione INA-Casa e l'istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori. — Testo vigente | Portale Normativo