Capo V

Art. 83

In vigore dal 26 nov 1963
Il Servizio sociale in favore della famiglie del lavoratori assegnatari individua i problemi sociali dei quartieri ed opera nei complessi edilizi perché sorgano e permangano in essi le condizioni sociali necessarie ad una vita armonica ed organizzata. In particolare il servizio sociale: a) assiste i lavoratori assegnatari per la soluzione dei problemi inerenti all'uso dell'alloggio, delle attrezzature e dei servizi, ed ai rapporti con le amministrazioni degli alloggi sostituiti in attuazione delle leggi 28 febbraio 1919, n. 43, 26 novembre 1955, n. 1148 e 14 febbraio 1963, n. 60 e con gli enti pubblici interessati; b) collabora con le famiglie degli assegnatari ad individuare le esigenze e le soluzioni relative alla vita comunitaria con speciale riferimento alla attrezzatura ed ai servizi di quartiere; c) collabora con gli abitanti dei quartieri nelle manifestazioni di vita associativa per lo sviluppo di attività culturali, ricreative, sportive e di mutua solidarietà; provvede direttamente o in collaborazione con organismi specializzati alla realizzazione di iniziative volte a risolvere i problemi sociali presenti nei singoli quartieri; d) affianca l'opera di organismi assistenziali, istituzioni igienico-sanitarie, previdenziali, di patronato e di ogni altro servizio che si ritenga utile nell'interesse degli abitanti del quartiere; e) promuove le forme organizzative atte a garantire la integrità e la manutenzione dei quartieri, anche dopo il passaggio di proprietà agli assegnatari; Gli enti gestori di servizio sociale forniscono al Comitato centrale, alla Gestione, ai Comitati provinciali ed agli istituti autonomi per le case popolari, studi e relazioni sulla situazione sociale dei quartieri. Provvede a studi per conto dei Comitati provinciali in relazione a situazioni locali per l'avvio di iniziative tendenti a migliorare la disponibilità di servizi ed attrezzature per gli abitanti dei quartieri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-11;1471#art-83

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 83 Regolamento di attuazione della legge 14 febbraio 1963, n. 60, sulla liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione INA-Casa e l'istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori. — Testo vigente | Portale Normativo