Capo V
Art. 83
In vigore dal 26 nov 1963
Il Servizio sociale in favore della famiglie del lavoratori assegnatari individua i problemi sociali dei quartieri ed opera nei complessi edilizi perché sorgano e permangano in essi le condizioni sociali necessarie ad una vita armonica ed organizzata.
In particolare il servizio sociale:
a) assiste i lavoratori assegnatari per la soluzione dei problemi inerenti all'uso dell'alloggio, delle attrezzature e dei servizi, ed ai rapporti con le amministrazioni degli alloggi sostituiti in attuazione delle leggi 28 febbraio 1919, n. 43, 26 novembre 1955, n. 1148 e 14 febbraio 1963, n. 60 e con gli enti pubblici interessati;
b) collabora con le famiglie degli assegnatari ad individuare le esigenze e le soluzioni relative alla vita comunitaria con speciale riferimento alla attrezzatura ed ai servizi di quartiere;
c) collabora con gli abitanti dei quartieri nelle manifestazioni di vita associativa per lo sviluppo di attività culturali, ricreative, sportive e di mutua solidarietà; provvede direttamente o in collaborazione con organismi specializzati alla realizzazione di iniziative volte a risolvere i problemi sociali presenti nei singoli quartieri;
d) affianca l'opera di organismi assistenziali, istituzioni igienico-sanitarie, previdenziali, di patronato e di ogni altro servizio che si ritenga utile nell'interesse degli abitanti del quartiere;
e) promuove le forme organizzative atte a garantire la integrità e la manutenzione dei quartieri, anche dopo il passaggio di proprietà agli assegnatari;
Gli enti gestori di servizio sociale forniscono al Comitato centrale, alla Gestione, ai Comitati provinciali ed agli istituti autonomi per le case popolari, studi e relazioni sulla situazione sociale dei quartieri.
Provvede a studi per conto dei Comitati provinciali in relazione a situazioni locali per l'avvio di iniziative tendenti a migliorare la disponibilità di servizi ed attrezzature per gli abitanti dei quartieri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-11;1471#art-83