Capo V
Art. 82
In vigore dal 26 nov 1963
Le Gestione case per lavoratori provvede alla istituzione ed all'attuazione del servizio sociale previsto dagli della legge, mediante convenzione con enti di servizio sociale che per la organizzazione e per specializzazione del personale diano garanzia di svolgere i compiti indicati dall'articolo seguente.
Il servizio sociale si svolge con la collaborazione di appositi Comitati degli assegnatari che il servizio sociale stesso dovrà promuovere, al fine di stimolare la effettiva partecipazione degli abitanti dei quartieri ai problemi di comune interesse, in relazione agli obiettivi di cui all'articolo seguente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-11;1471#art-82