Capo V

Art. 82

In vigore dal 26 nov 1963
Le Gestione case per lavoratori provvede alla istituzione ed all'attuazione del servizio sociale previsto dagli della legge, mediante convenzione con enti di servizio sociale che per la organizzazione e per specializzazione del personale diano garanzia di svolgere i compiti indicati dall'articolo seguente. Il servizio sociale si svolge con la collaborazione di appositi Comitati degli assegnatari che il servizio sociale stesso dovrà promuovere, al fine di stimolare la effettiva partecipazione degli abitanti dei quartieri ai problemi di comune interesse, in relazione agli obiettivi di cui all'articolo seguente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-11;1471#art-82

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Art. 82 Regolamento di attuazione della legge 14 febbraio 1963, n. 60, sulla liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione INA-Casa e l'istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori. — Testo vigente | Portale Normativo